Art. 1
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico del Comune di Soave.
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Art. 2
(Funzioni)
1. Il Difensore civico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed in piena libertà ed indipendenza, persegue le finalità indicate dalle leggi e dallo Statuto del Comune di Soave provvedendo alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi. E' garante e promotore di equità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
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Art. 3
(Elezione)
1. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale per l'elezione del Difensore civico.
2. Salvo i casi di decadenza, revoca, dimissioni, morte od impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni, la seduta del Consiglio comunale dovrà tenersi prima del sessantesimo giorno precedente alla scadenza del mandato.
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Art. 4
(Requisiti per l'elezione)
1. Il Difensore civico è eletto fra i cittadini che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale , abbiano conseguito quale titolo di studio il diploma di laurea ed abbiano maturato una pluriennale esperienza professionale, di docenza, di pubblico impiego, di incarico elettivo, nelle pubbliche amministrazioni che comprovi la necessaria competenza in discipline giuridico-amministrative.
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Art. 5
(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)
1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico comunale:
a) coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere comunale previste dalla L. 23.4.1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali, gli Assessori provinciali e comunali;
c) coloro che hanno ricoperto la carica di Sindaco, Consigliere, Assessore comunale o abbiano avuto rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa nei precedenti cinque anni nel Comune di Soave ;
d) coloro che sono amministratori o revisori dei conti o dipendenti di società a partecipazione comunale, enti dipendenti dal Comune o ai quali esso partecipa, concessionari di pubblici servizi.
2. Il Difensore civico non può svolgere attività, impieghi o incarichi, o collaborare in qualsiasi forma ad essi, che comportino il sorgere di un conflitto di interessi con l'Amministrazione, ovvero che contrastino, anche se svolti nell'interesse dell'Amministrazione, con la sua posizione di libertà e di indipendenza verso l'Amministrazione medesima.
3. Qualora, dopo la nomina, il Sindaco accerti l'esistenza di cause originarie o sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità non tempestivamente rimosse, convoca il Consiglio comunale perchè provveda a pronunciare la decadenza del Difensore civico.
4. Costituisce causa di decadenza l'accettazione di candidature ad elezioni nel territorio del Comune di Soave.
5. L'elezione del nuovo Difensore civico deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla pronuncia di decadenza con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
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Art. 6
(Revoca del Difensore civico)
1. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni sulla base di una mozione firmata da un terzo dei Consiglieri comunali.
2. La revoca è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale.
3. L'elezione del nuovo Difensore civico deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla approvazione della deliberazione di revoca con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
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Art. 7
(Dimissioni)
1. Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Difensore civico al Sindaco del Comune di Soave. Esse devono essere assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. L'elezione del nuovo Difensore civico deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione delle dimissioni con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. In caso di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni l'elezione del Difensore civico dovrà avvenire entro sessanta giorni dal verificarsi della morte o dell'evento impeditivo con le stesse modalità di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento.
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Art. 8
(Durata in carica e rieleggibilità)
1. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è consecutivamente rieleggibile per un solo mandato.
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Art. 9
(Poteri)
1. Il Difensore civico esercita tutte le facoltà inerenti il diritto d'accesso in conformità alla L. 7.8.1990, n. 241, allo Statuto ed ai regolamenti. In particolare al Difensore civico, senza il limite del segreto d'ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne ed ottenerne il rilascio di copie, di ottenere tutte le informazioni da essi ricavabili. La richiesta d'accesso ad un documento comporta anche la facoltà d'accesso agli altri documenti nello stesso richiamati od appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
2. Le notizie, le informazioni, la consultazione ed il rilascio di copie di atti e di documenti richiesti dal Difensore civico sono forniti o consentiti dal responsabile del procedimento competente con la massima completezza, esattezza, celerità e comunque nel termine di venti giorni o nei termini stabiliti da specifici regolamenti.
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Art. 10
(Modalità d'intervento)
1. Il Difensore civico istruisce in forma scritta l'istanza a lui presentata. L'istruttoria preliminare sull'istanza deve concludersi con un parere formale di cui è data comunicazione all'interessato con motivazione dell'eventuale rigetto. Il Difensore civico informa il responsabile del procedimento che procederà ad un esame istruttorio della pratica oggetto del suo intervento. Il responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione richiesta secondo le modalità e nei tempi concordati col Difensore civico.
2. L'esame congiunto della pratica ha il fine di accertare lo stato dei fatti qualunque esso sia e di ricercare i correttivi o le soluzioni che contemperino gli opposti interessi, compiere osservazioni anche scritte. Nel compimento degli atti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto dell'intervento si deve dar conto delle osservazioni del Difensore civico.
3. Il Difensore civico, nelle materie sulle quali ricade il suo potere di intervento, può esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell'istante. L'Amministrazione è tenuta a convocare l'istante con la presenza del Difensore civico. Nel corso del tentativo di conciliazione il Difensore civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo.
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Art. 11
(Relazioni con gli organi)
1. Il Difensore civico trasmette al Sindaco la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Il Difensore civico può essere convocato, anche su propria richiesta, per specifiche audizioni dal Sindaco e dalle Commissioni consiliari.
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Art. 12
(Informazione e tutela della riservatezza)
1. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati e svolge i suoi compiti dandone pubblicità attraverso la presentazione pubblica della relazione annuale prevista dallo Statuto, d'intesa con il Sindaco del Comune di Soave. La relazione annuale non può contenere riferimenti a singole persone.
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Art. 13
(Rapporti e forme di collaborazione con altri Difensori civici o pubbliche amministrazioni)
1. Nel rispetto delle reciproche competenze, al fine di assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio della funzione di difesa civica, il Difensore civico comunale intrattiene rapporti di collaborazione con il Difensore civico della Regione Veneto attraverso lo scambio di esperienze, segnalazioni, informazioni e la discussione di problematiche che possono trovare soluzioni comuni.
2. Il Comune di Soave può sottoscrivere convenzioni dirette ad assicurare l'utilizzazione della struttura e delle competenze del proprio Difensore civico con le amministrazioni comunali prive dell'istituto. Nelle convenzioni dovranno essere disciplinate la durata, le modalità e le limitazioni d'intervento del Difensore civico del Comune di Soave presso le amministrazioni convenzionate, il finanziamento delle spese da sostenere, la dotazione di personale e strumentale.
3. Il Comune di Soave può analogamente sottoscrivere convenzioni per l'utilizzazione delle strutture e delle competenze del Difensore Civico di altro Comune.
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Art. 14
(Ufficio del Difensore civico)
1. Il Difensore civico per l'esercizio del suo mandato si avvale di apposito ufficio funzionalmente dipendente dalla Direzione Generale.
2. L'ufficio del Difensore civico:
a) riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento, verbalizzando quelle avanzate in forma orale;
b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per l'identificazione dell'oggetto e del responsabile del procedimento;
c) richiede agli interessati ulteriori chiarimenti o l'integrazione della documentazione che risultino necessari alla definizione della pratica.
3. Le istanze dirette al Difensore civico possono essere presentate direttamente al suo ufficio o all'ufficio per le relazioni con il pubblico.
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Art. 15
(Competenze economiche)
1. Al Difensore Civico Comunale spetta una indennità annua lorda di L. 5.000.000. Allo stesso è riconosciuta l'eventuale indennità chilometrica per il raggiungimento della sede municipale. L'indennità di funzione potrà essere rideterminata con provvedimento di Giunta Comunale.
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